CQC SCADUTO? COSA SUCCEDE..?
Come molti già sanno, entro il 9/9/16 i titolari di cqc merci (rilasciati per documentazione), devono effettuare il rinnovo del documento, attraverso un corso teorico di 35 ore con obbligo di frequenza.
A partire dal 9/9/16, chiunque non avesse frequentato il corso e richiesto l’aggiornamento, con duplicato della patente; NON POTRA’ PIU’ ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE PROFESSIONALE DI COSE.
In altre parole, NON VI SONO ULTERIORI PROROGHE ALLA DATA DI SCADENZA!
Tale normativa è già stata adottata per i titolari di cqc per il trasporto di persone, in quanto, la data di scadenza era anticipata di un anno e quindi al 9/9/15.
La sanzione per la guida con cqc scaduta va dai 108,50 ai 312,00 euro, e prevede il ritiro del documento.
Per chi guida con cqc ritirata, dai 2004,00 ai 8017,00 euro e fermo del veicolo per 3 mesi.
Ricordiamo che chi esercita l’attività di autotrasportatore aveva già più di 3 anni per poter adeguarsi alla normativa.
Cosa succede a chi non ha provveduto al rinnovo?
La cqc resterà sospesa per 2 anni e sarà ancora possibile rinnovarla frequentando un corso di formazione periodica; dopodiché la cqc decade (per riottenerla bisognerà fare corsi ed ESAMI!!!!!!).
In concreto:
Cqc persone con data di scadenza 9/9/15 non può’ più esercitare (cqc sospesa), ma può ancora rinnovare entro il 9/9/17; poi la cqc decade.
Cqc merci con data di scadenza 9/9/16 passata tale data non si può più esercitare (cqc sospesa), ma si potrà rinnovare entro il 9/9/18, poi la cqc decade.
Consigliamo comunque di non aspettare ulteriormente, perché sarà sempre più difficile organizzare i corsi di rinnovo.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di contattarci presso la nostra sede.